Stai pensando di sostituire la tua vecchia caldaia?
La sostituzione della caldaia può sembrare un intervento semplicissimo, completamente delegabile a un idraulico più o meno esperto. Ma non sempre è così! Non tutte le caldaie sono uguali per tipologia e dimensione.
Ci sono casi in cui occorre consegnare della documentazione al Comune anche per caldaie “piccole” (con potenza inferiore ai 35 kW).
In questo post elenchiamo tutte le casistiche che puoi incontrare durante la sostituzione della caldaia, e come muoverti caso per caso.
La sostituzione della caldaia di casa può essere diversa a seconda della tipologia di caldaia che si installa. Puoi, infatti, cambiare la vecchia caldaia con una di nuova generazione, o semplicemente sostituire il vecchio generatore con uno nuovo.
1) “Mera” sostituzione della caldaia
Per “mera sostituzione di un generatore di calore” intendiamo la semplice sostituzione di una caldaia con una di uguale tipologia e potenza. In questo caso non è necessaria la presentazione di un relazione tecnica. Devi solo far solo verificare il rendimento minimo del nuovo generatore. Si tratta di un’operazione molto semplice che può fare direttamente l’idraulico o il tuo tecnico di fiducia.
In generale, però, è sempre meglio controllare le disposizioni comunali a riguardo.
2) Sostituzione di generatore con cambio di combustibile o tipologia di generatore
E’, invece, necessario presentare la documentazione al Comune nei casi in cui sostituisci il vecchio generatore con:
In particolare è necessaria la presentazione in comune della Relazione Tecnica ex legge 10/91 seguita da eventuali elaborati grafici.
La Relazione Tecnica ex Legge 10/91 riporta tutti i dati tecnici necessari per la verifica dei requisiti impiantistici, primo tra tutti il rendimento degli impianti: se i rendimento è al di sotto di determinati valori non consente il risparmio energetico richiesto dalla legislazione vigente e pertanto l’impianto non è a norma.
La legge a cui fa riferimento è la n. 10 del 9 gennaio 1991 “Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”.
Tale legge è stata emanata con l’intento di diminuire il consumo dell’energia utilizzata per il riscaldamento e di regolamentare il settore termotecnico. Ogni zona della nostra penisola è stata classificata in base alle temperature e alla velocità dei venti.
Ad ogni zona è stato assegnato un preciso periodo di controllo degli impianti di riscaldamento.
La Legge 10/91 è stata la prima legge italiana a introdurre la relazione tecnica degli aspetti energetici.
La relazione energetica, anche detta “Legge 10“, è un elaborato che va firmato da un tecnico abilitato e depositata in Comune. Va presentata nei seguenti casi:
Sia a livello nazionale sia a livello regionale la Relazione Tecnica ex Legge 10 risulta essere un documento obbligatorio. Essa è, infatti, fondamentale per verificare le prestazioni energetiche di un immobile o per valutare la bontà di qualunque intervento che ne migliori le prestazioni energetiche, come ad esempio la sostituzione della caldaia.
La sostituzione del generatore di calore prevede anche l’installazione di sistemi per la regolazione automatica degli ambienti climatizzati, come le valvole termostatiche. Sostituendo il generatore e installando le valvole termostatiche automaticamente viene migliorato il rendimento d’impianto, espressamente indicato nella Relazione Tecnica ex Legge 10.
La contabilizzazione del calore, con l’entrata in vigore della norma UNI 10200 è diventata obbligatoria per tutti i condomini e gli appartamenti in condominio. L’obbligo va assolto entro il 30 giugno 2017.
Per concludere la sostituzione di una caldaia non è un intervento banale!
Dunque, è sempre meglio consultare un tecnico prima di incaricare il proprio idraulico di procedere.
Un tecnico può:
Sostituendo la caldaia potresti aver diritto a una detrazione!
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