Rieccoci con un altro articolo della rubrica “FAQ 110”: ogni mese pubblichiamo un articolo in cui rispondiamo a uno dei possibili dubbi sul Superbonus 110%.
Questo mese, in particolare, vogliamo fare un po’ di chiarezza riguardo ai massimali per l’accesso al Superbonus 110% e approfondire quali massimali considerare a seconda del tipo di intervento e per quali spese devi rispettare i massimali.
Gli interventi che possono essere agevolati dal Superbonus 110% si dividono tra quelli che hanno bisogno dell’asseverazione di un tecnico e quelli per cui, invece, non è necessaria.
Ecco i diversi tipi di massimali a cui fare riferimento per il Superbonus 110%:
Vediamo nel dettaglio i tre diversi tipi di massimali.
I massimali complessivi riguardano gli interventi trainanti, ovvero uno dei tre requisiti che permettono di accedere al Superbonus, insieme al salto di due classi energetiche e alla conformità edilizia e urbanistica.
Come si può leggere nell’articolo 119 della Legge 77/2020 (ex Decreto Rilancio) ci sono massimali precisi per ogni intervento trainante che cambiano a seconda del tipo di edificio su cui si interviene.
Per esempio, se vuoi realizzare un isolamento a cappotto devi calcolare la detrazione così: su una spesa massima di 50.000 € per gli edifici monofamiliari, 40.000 € a unità per i condomini da 2 a 8 unità immobiliari, 30.000 € per i condomini da più di 8 unità immobiliari. Queste spese massime vanno moltiplicate per il numero delle unità immobiliari che compongono il condominio.
Oltre ai massimali visti per l’isolamento, ce ne sono altri per interventi come:
I massimali complessivi sono cumulabili. Facciamo un esempio. Se il tuo condominio è composto da 3 unità: basta moltiplicare il massimale relativo all’intervento per il numero di unità immobiliari. Nel caso di isolamento si avrebbe: 40.000*3=120.000 euro.
Questa cifra va poi a cumularsi con il massimale ottenuto per la sostituzione dell’impianto. In questo caso: 20.000*3=60.000 euro.
Anche le pertinenze come garage e cantine contano come unità immobiliari se sono identificate al Catasto con foglio, particella e subalterno.
L’articolo 13 del Decreto Requisiti del MISE stabilisce i limiti delle agevolazioni e, in particolare:
Nel caso di interventi che non hanno bisogno di asseverazione cambia il modo di calcolare i massimali.
Al punto 13.2 del Decreto Requisiti viene specificato che per gli interventi dell’Allegato A, per cui l’asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione del fornitore o dell’installatore, la spesa massima ammissibile viene calcolato in base ai massimali di costo specifici per le varie tipologie di intervento indicate nell’allegato I.
Nell’allegato I è riportata la tabella in cui sono indicati: la tipologia dell’intervento e la spesa specifica massima ammissibile in euro al metro quadro o per kilowatt all’ora.
L’isolamento delle coperture esterne, per esempio, ha come spesa massima ammissibile 230 euro al metro quadro.
Prima di presentare la pratica edilizia per iniziare i lavori che accedono al Superbonus 110% verrà fatta una verifica di conformità edilizia sulle parti su cui si interviene. Avevamo approfondito l’argomento nell’articolo “abusi edilizi e superbonus“. Se hai ancora dei dubbi dai un’occhiata.
Dalla verifica di conformità possono venire fuori abusi edilizi che vanno sanati per poter iniziare i lavori. Il costo della pratica edilizia di sanatoria e per le eventuali sanzioni non vanno in detrazione. Quindi dovranno essere conteggiati a parte.
Altre spese che non vanno in detrazione sono i tributi per il Comune. Si tratta di cifre piccole, solitamente, ma anche queste vanno considerate. Come ti raccontavamo con il Superbonus l’intervento ha costi quasi pari a zero .
Come abbiamo visto, quindi, esistono diversi tipi di massimali di spesa a seconda del tipo di intervento che si fa e del tipo di edificio su cui si interviene. L’importante è affidarsi a tecnici che conoscono bene la normativa e sanno come interpretarla per assicurarsi di rientrare nei massimali di spesa e non dover pagare di più.
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