Maggio è il mese della presentazione del 730 e subito dopo del modello Unico, quest’anno la Legge Stabilità ha introdotto diverse novità sugli immobili: dall’aumento delle detrazioni sulle ristrutturazioni e sulle riqualificazioni energetiche degli edifici alla detrazione per acquisto di mobili. Prima di illustrarvi le novità vi ricordiamo di prendere appuntamento da un CAF o con il vostro commercialista per consegnare il 730 entro il 31 maggio.
Detrazioni fiscali per spese di ristrutturazione e arredo
Se fino al giugno 2012 le detrazioni fiscali collegate alle ristrutturazioni erano del 36%, dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014 salgono fino al 50% per una spesa massima di 96.000 euro per unità immobiliare, con il recupero della detrazione in 10 anni. Dunque, se avete effettuato lavori di ristrutturazione nella vostra casa nel 2013 vi verrà restituito il 50% dell’importo, attraverso una detrazione dall’IRPEF suddivisa in 10 rate annue di pari importo.
Ma la grande novità introdotta dal decreto legge n.63/2013 è la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all’arredo di immobili di ristrutturazione. Questa detrazione si rivolge a coloro che hanno sostenuto le spese di acquisto di mobili dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014, con un valore massimo detraibile di 10.000 euro, incluse anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati. Per gli acquisti di mobili ed elettrodomestici effettuati nel 2014 le spese detraibili non possono superare quelle per i lavori di ristrutturazione dell’immobile, mentre per il 2013 tale limite non era previsto.
Tipologia di mobili:
Sono, invece esclusi dalla detrazione le porte, i pavimenti, tende e tendaggi ed gli altri componenti di arredo.
Lavori antisimici
Anche per i lavori collegati a interventi antisismici aumentano le detrazioni, raggiungendo il 65% per le spese effettuate dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2014 non superiori a 96.000 euro per unità immobiliare. Tale incentivo può essere richiesto solo se l’immobile oggetto a interventi antisismici è adibito ad abitazione principale o ad attività produttive, ovvero unità immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali, localizzati in aree altamente antisismiche (zona 1 e 2).
Riqualificazione energetica
Per quanto riguardano le detrazioni collegate alla riqualificazione energetica degli immobili l’attenzione per il risparmio energetico continua a crescere, infatti dal giugno 2013 si passa dal 55% al 65% di detrazione per gli interventi che aumentano l’efficienza energetica dell’immobile. Pertanto per le spese sostenute prima del decreto legge vige la normativa precedente, dunque la detrazione sarà del 55%, mentre quelle effettuate dall’entrata in vigore del decreto legge (6 giugno 2013) fino al 31 dicembre 2014 si detraggono al 65%. Se l’intervento di riqualificazione riguarda parti comuni degli edifici condominiali o l’intero condominio la detrazione del 65% è estesa fino al 30 giugno 2015.
Chi può usufruirne?
Tutti coloro che sono residenti e non residenti proprietari dell’unità immobiliare oggetto di intervento di riqualificazione. In altre parole, tutte le persone fisiche, i contribuenti che conseguono reddito d’impresa, associazioni tra professionisti, enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale con l’immobile oggetto di detrazione.
Per quanto riguarda il valore di detrazione massima varia a seconda della tipologia di intervento effettua, ovvero:
Per ricevere la detrazione relativa alla riqualificazione energetica dell’immobile è necessario inviare all’ENEA, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, in via telematica entro 90 giorni dalla fine dei lavori, la seguente documentazione:
Le spese effettuate per interventi di riqualificazione energetica o di ristrutturazione di un immobile, compreso anche l’acquisto di mobili, possono essere detratte dall’IRPEF solo se vengono effettuate tramite bonifico bancario o postale, sono esclusi da tale obbligo solo coloro che sono titolari di reddito di impresa,i quali possono presentare un ulteriore documentazione idonea. Nel bonifico bancario o postale devono risultare:
Affitti
Infine, per quanto riguardano gli affitti i contribuenti possono detrarre il 15% mediante la cedolare secca per i contratti di affitto con un canone concordato, mentre per i contratti con un canone di locazione libero per i fabbricati in locazione è detraibile il 5%.