Quando fare/non fare l’APE
Rispondiamo ai 5 quesiti che ci vengono posti più spesso dai clienti che si affidano a noi per usufruire del servizio di certificazione energetica che permette di ottenere l’APE, attestato di prestazione energetica.
FAQ
1. #attività commerciali/uffici
Sto per affittare il mio negozio di giocattoli non scaldato , devo procedere a far fare la certificazione energetica?
Risposta
Si.
Il negozio di giocattoli, rientra nella tipologia “edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi”, dunque come previsto dall’articolo 2 del Dlgs 412/1993 ha obbligo di attestazione della prestazione energetica anche se non risulta scaldato.
2. #casa e autorimessa
Sto per vendere il mio appartamento e l’autorimessa, è necessario che faccia fare l’APE per entrambi o basta certificare l’appartamento?
Risposta
Basta fare la certificazione per l’appartamento.
Come previsto infatti,dal DGR 1275/2015 nell’art.1 comma 5 dell’Allegato A per gli edifici il cui utilizzo standard non prevede l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici, quali ad esempio autorimesse, l’obbligo di attestazione della prestazione energetica è limitato alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili.
Il comma 4 dello stesso articolo prevede invece, l’obbligo di certificazione per edifici adibiti a residenza.
3. #vendite tra parenti
Io e mio cugino abbiamo ereditato una casa da un nostro parente. Se decido di vendere la mia quota dell’immobile a mio cugino devo produrre l’APE?
Risposta
Si.
E’ obbligatorio fare l’APE anche se tu e tuo cugino se siete parenti.
Come stabilito dal DGR 1275/2015 nell’art.3, comma 2 dell’Allegato A, è obbligatorio procedere all’attestazione della prestazione energetica per gli edifici esistenti, nel caso di vendita, di trasferimento a titolo gratuito o di nuova locazione, ove l’edificio o l’unità immobiliare non ne sia già dotato.
4. #modifiche a un immobile
Possiedo già un’APE per la mia casa, ma vorrei far sostituire gli infissi. Dopo l’intervento di sostituzione, l’APE che ho sarà ancora valido?
Risposta
No, in generale l’APE non sarà più valido.
Infatti, in base a quanto previsto dalla delibera regionale DGR 1275/2015, nell’art.3 comma 16 dell’Allegato A l’attestato di certificazione energetica va aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che modifica la classe energetica .
Nel caso in esame si tratta di intervento di sostituzione di componenti che sicuramente comporta la riduzione della prestazione energetica dell’edificio, probabilmente tale da comportare un salto di classe.
5. #annunci immobiliari
Ho deciso di affidare la vendita della mia casa ad un’agenzia immobiliare. L’agente mi ha detto che per poter pubblicare l’annuncio della vendita devo produrre la certificazione energetica. E’ vero?
Risposta
Si, è vero.
L’art.3 comma 8 dell’Allegato A della DGR 1275/2015 prevede, infatti, che, nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci commerciali (tramite tutti i mezzi di comunicazione) devono riportare: gli indici di prestazione energetica dell’involucro edilizio e globale dell’edificio o dell’unità immobiliare, e la classe energetica corrispondente.
Il formato da utilizzare, obbligatoriamente, per tale pubblicità (ad esclusione degli annunci via internet e a mezzo stampa) è contenuto nell’Allegato A-4 della suddetta legge.
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