Stavi pensando di ritinteggiare le pareti esterne della tua casa o di modificare le aperture esterne? Da oggi potrai farlo impiegando meno tempo grazie alla procedura di autorizzazione paesaggistica semplificata
Hai cambiato casa e, in vista dell’arrivo dell’estate, stavi pensando di mettere una tenda parasole? Da oggi potrai farlo liberamente, senza avviare la procedura di autorizzazione paesaggistica!
Queste ed altre novità per gli interventi sulla tua casa grazie all’entrata in vigore del Dpdr 31/2017!
Entra oggi in vigore l’Autorizzazione paesaggistica semplificata
L’autorizzazione paesaggistica è un atto autonomo necessario per il ottenere permesso di costruire o altri titoli edilizi.
Da oggi 6 aprile entra in vigore l’Autorizzazione paesaggistica semplificata.
L’autorizzazione paesaggistica semplificata è stata approvata dal Consiglio dei ministri il 20 gennaio, ed entrata in Gazzetta con il Dpr 31 del 13 febbraio 2017.
Gli obiettivi del Decreto
- migliorare e sostituire il precedente Regolamento n. 139/2010 (che ha introdotto disposizioni per il rilascio semplificato dell’autorizzazione paesaggistica per 39 piccoli interventi nelle aree vincolate) e che viene così abrogato;
- introdurre nuove forme di liberalizzazione.
Vengono, in particolare, individuate tre tipologie di interventi:
- non soggetti ad autorizzazione paesaggistica;
- soggetti ad autorizzazione semplificata;
- esonerati dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica.
Gli interventi oggetto del Decreto
Le indicazioni operative del Decreto sono contenute nei due Allegati :
- Allegato A: vengono definiti i 31 piccoli interventi che sono esclusi dall’autorizzazione paesaggistica. Tra questi c’è, ad esempio, l’installazione di impianti tecnologici come le caldaie sui prospetti secondari.
- Allegato B: definisce i 42 interventi che usufruiscono di una procedura semplificata perchè considerati ad impatto lieve. Si tratta, ad esempio, realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre a tetto riguardanti beni vincolati.
Interventi con obbligo di autorizzazione paesaggistica
Per gli interventi in aree soggette a tutela paesaggistica sussiste l’obbligo di sottoporre all’ente competente (delegato dalla Regione, generalmente i Comuni) i progetti delle opere da eseguire.
Sono di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo decreto le aree individuate dall’art. 142 dlgs 42/2004.
Rimane l’obbligo di autorizzazione paesaggistica ordinaria per immobili soggetti a vincolo di bene culturale, ex legge 1089/39 e, come previsto dall’art. 14 del Regolamento.
Interventi liberi (ovvero che non necessitano di autorizzazione paesaggistica)
Tra i 31 interventi liberi ci sono:
- opere interne che non alterano l’aspetto esteriore degli edifici, anche se comportano il mutamento della destinazione d’uso;
- interventi sui prospetti e sulle coperture eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore comunali e delle caratteristiche architettoniche e dei materiali, come rifacimento di intonaci, manutenzione dei balconi, delle scale esterne, infissi, parapetti, lucernari, lattonerie o comignoli, integrazione e sostituzione di vetrine o dispositivi di protezione nei negozi. La modifica o la realizzazione di aperture esterne e finestre a tetto che non interessano beni vincolati;
- interventi di consolidamento statico degli edifici, l’adeguamento o il miglioramento a fini antisismici, a condizione che non si modifichino il volume, l’altezza, i materiali di finitura o di rivestimento;
- interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche, compresa l’installazione di servoscala e ascensori negli spazi non visibili dall’esterno;
- installazione di impianti tecnologici non soggette a titoli abilitativi, come condizionatori e caldaie sui prospetti secondari;
- installazione di pannelli solari su coperture piane e non visibili dall’esterno, integrati nelle coperture o in aderenza ai tetti con stessa inclinazione e orientamento della falda;
- manutenzione e adeguamento degli spazi esterni, di elementi di arredo urbano eseguite nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture;
- interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento di cancelli e recinzioni, inserimento di sistemi antintrusione su edifici non vincolati;
- installazione di elementi amovibili, come tende, pedane, elementi ombreggianti, poste a corredo di attività economiche o turistico-ricettive;
- interventi su impianti idraulici privi di valenza storica, installazione di serre mobili stagionali senza muratura, palificazioni, pergolati, manufatti per il ricovero di attrezzi agricoli fino a 5 mq, manutenzione della viabilità vicinale, installazione di pannelli amovibili a fini turistici, interventi di ripristino delle attività agricole nelle aree invase da vegetazione arbustiva;
- installazione di tende parasole su terrazze o spazi pertinenziali privati;
- smontaggio e rimontaggio periodico di strutture stagionali già dotate di autorizzazione paesaggistica;
- fedele ricostruzione di edifici, manufatti e impianti tecnologici distrutti dopo le calamità naturali, a condizione che sia possibile accertarne la consistenza preesistente;
- demolizioni e ripristino dei luoghi conseguenti ad abusi edilizi.
Consulta tutte le tipologie d’intervento che hanno subito modifiche col Decreto dal sito della Gazzetta Ufficiale oppure rivolgiti a un tecnico. Vista la possibilità di incorrere facilmente in sanzioni affidati sempre a un tecnico per essere sicuro di evitarle. Lo sai che noi ci occupiamo di pratiche di autorizzazione paesaggistica da oltre 6 anni?
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