L’Attestato di Prestazione Energetica APE ha una validità di 10 anni, sia a livello nazionale sia regionale.
Lo confermano anche i decreti in vigore dal 1° Ottobre 2015.
La validità dell’APE è, però, legata al rispetto di alcune regole, che elenchiamo in questo post.
Oggi ti parliamo più nel dettaglio del legame che c’è tra l’APE e l’impianto.
Nello specifico del legame tra la validità dell’APE e la regolare manutenzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Eseguire regolarmente una manutenzione della caldaia è fondamentale per il suo corretto funzionamento.
Esistono obblighi specifici, ai sensi del DPR 16 aprile 2013, n. 74, in materia di controlli sull’efficienza energetica:
Gli intervalli di tempo nazionali entro cui è obbligatorio effettuare il “controllo fumi” e manutenzione valgono anche per le Regioni e Province Autonome qualora non abbiano regolamentato la materia.
L’Emilia-Romagna è tra le regioni che hanno legiferato autonomamente in materia e segue una sua normativa specifica.
La frequenza esatta con cui effettuare la regolare manutenzione può essere poi dettagliata da:
Gli installatori e i manutentori possono, infatti, indicare all’utente, in forma scritta, le operazioni di controllo e manutenzione da effettuare e le loro periodicità. Facendo riferimento alla documentazione tecnica dei componenti dell’impianto e alla legislazione vigente viene, infatti, garantita ulteriormente la sicurezza delle persone e delle cose .
Rispettare i controlli degli impianti di climatizzazione è inoltre fondamentale per mantenere valido l’APE per 10 anni.
Se non si effettuano i controlli e le manutenzioni prescritti dalla legge cessa la validità dell’Attestato di Prestazione Energetica.
La Delibera regionale in vigore dal 1° Ottobre 2015, DGR 1275 della Regione Emilia-Romagna, all’Allegato A, Articolo 3 comma 17 dice infatti:
“La validità dell’attestato di prestazione energetica è subordinata al rispetto delle disposizioni e delle scadenze relative alle operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell’edificio, in particolare per gli impianti termici, previste dalla normativa vigente, comprese le eventuali prescrizioni di adeguamento. Nel caso di mancato rispetto di tali condizioni, l’attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini i libretti di impianto di cui alla DGR 1578/ sono allegati, in originale o in copia, all’attestato di prestazione energetica.”
Nel caso di impianti di riscaldamento serviti da caldaia a combustibile fossile ( metano, gpl o diesel) il tecnico ha l’obbligo di controllare il Libretto di Impianto. Il tecnico deve verificare che le regole stabilite dalla legge per la manutenzione e i controlli di efficienza energetica siano stati rispettati.
Se tali adempimenti non sono rispettati o manca il libretto, il tecnico deve subito informare il proprietario. La scadenza dell’ attestato, infatti, non sarà dopo dieci anni ma il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di emissione.
Facciamo un esempio.
Il 10 Dicembre 2015 un tecnico ha rilasciato un attestato di prestazione energetica per un edificio servito da una caldaia “non in regola” o priva di libretto. Allora l’APE emesso sarà valido solo fino al 31 dicembre 2016, e non fino al 10 dicembre 2025.
Facciamo una piccola precisazione anche sul Libretto d’Impianto.
Ogni caldaia deve essere dotata del proprio libretto compilato in tutte le sue parti e aggiornato dal manutentore.
L’Emilia-Romagna ha legiferato autonomamente in materia.
La DGR 1578/2014 del 13 Ottobre 2014, infatti, ha stabilito i nuovi formati di riferimento del libretto di impianto e la periodicità dei controlli.
I libretti d’impianto devono essere non solo visionati dai certificatori energetici ma anche “allegati, in originale o in copia, all’Attestato di Prestazione Energetica”. Per “allegato” si intende che il libretto di impianto non deve essere unito all’APE come un unico documento, ma come una documentazione aggiuntiva.
Il libretto dell’impianto non va necessariamente inviato al catasto energetico o alla regione assieme all’Attestato di Prestazione Energetica. Esso va, però, conservato dal proprietario o consegnato all’acquirente assieme all’APE, per dimostrarne e mantenerne la validità.
Quando ti appresti a far fare l’APE, o riprendi in mano l’APE precedente assicurati, con l’aiuto di un tecnico, che sia aggiornato e ancora valido.
In particolare controlla che:
In caso contrario il tuo APE avrebbe perso ogni validità, e rischi di andare incontro a pesanti sanzioni.
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