Ricordi che il 6 Aprile di quest’anno è entrata in vigore l’Autorizzazione Paesaggistica Semplificata?
Il vecchio Regolamento n°139/2010 è stato così sostituito dal Regolamento n°31/2017.
Il grande vantaggio è stato l’aver ammesso due nuove categorie di interventi edilizi.
(Dai un’occhiata al nostro articolo precedente per scoprire di quali interventi si tratta).
Le due nuove categorie contengono, infatti, gli interventi che non necessitano della “classica” autorizzazione paesaggistica.Nello specifico gli interventi contenuti
- nell’Allegato A: non necessitano di autorizzazione per essere eseguiti;
- nell’Allegato B: possono essere eseguiti in seguito a richiesta di autorizzazione paesaggistica semplificata impiegando così tempi minori per la parte burocratica.
Chiarimenti del MIBACT riguardo alla nuova Autorizzazione Paesaggistica Semplificata
Il MIBACT ha, di recente, pubblicato la Circolare n°42 del 2017. Nella Circolare il MIBACT esprime chiarimenti proprio riguardo agli interventi dell’Allegato A.
Chiarisce:
- le condizioni per cui si può ritenere che non sia necessaria alcuna autorizzazione paesaggistica;
- quale sia l’ente che deve occuparsi di capire se il privato ha individuato la corretta tipologia di intervento. Si tratterà, infatti, di un doppio controllo. Il primo controllo viene fatto dall’ente territoriale delegato (es. la Regione), il successivo dalla Soprintendenza;
- il caso in cui si vogliano fare più interventi sullo stesso immobile che ricadono in entrambe le tipologie previste dagli Allegati. In tal senso viene spiegato che è possibile presentare un’unica domanda di autorizzazione semplificata se si effettuano più interventi che però sono tutti di lieve entità e che si possono considerare “autonomi e distinti” e che “non assommino a un totale di cubatura che superi il limite del 10% della costruzione originaria…”.Ciò che si vuole prevenire è che interventi che sarebbero tra loro cumulativi vengano ricondotti dai privati a interventi singoli solo per rientrare nel regime semplificato;
- come capire se un immobile non è di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale. E’ errato considerare come immobili che possiedono interesse storico-architettonico solo quelli compresi tra il 1089 e il 1939. Il MIBACT concorda con l’assunto della DARC per cui il 1945 è l’anno in cui ha inizio l’edilizia a carattere “contemporaneo”. Dunque si può non dover richiedere l’autorizzazione paesaggistica per interventi che riguardano “edifici la cui data di costruzione sia successiva al 31 Dicembre 1945.”
- come il piano paesaggistico e quello urbanistico abbiano, comunque, sempre la precedenza sull’autorizzazione paesaggistica.
La Circolare e la guida dell’ANCI
Per saperne di più vai al sito del MIBACT e scarica la Circolare applicativa del D.P.R. n. 31 del 2017, “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”.
Per comprendere meglio come muoverti a proposito del nuovo Regolamento e dei chiarimenti del MIBACT puoi scaricare gratuitamente la guida dell’ANCI.
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