Ti raccontiamo le novità, emerse riguardo alla Relazione di Conformità Urbanistica e Catastale e le modifiche introdotte da due leggi molto recenti: L.R.12/2017 e L.R. 24/2017,
durante il seminario di Venerdì scorso organizzato dall’ordine degli Ingegneri di Bologna.
Al convegno sono intervenuti tra gli altri:
La Relazione Tecnica Integrata è una “fotografia dell’immobile” così com’è al momento del sopralluogo. Non è il fascicolo del fabbricato.
E’ un po’ come quando compri una calcolatrice o un qualsiasi elettrodomestico e ti danno un enorme manuale di istruzioni, dettagliato e tradotto in più lingue.
Magari non lo leggerai mai per intero ma sai che, se ne avessi bisogno, potresti trovare lì le info che cerchi.
Tutt’altra cosa succede quando compri un immobile, o meglio quando compravi un immobile prima della novità di Luglio 2017. L’obbligo di produrre la Relazione di Conformità Urbanistica e Catastale, infatti, ti permette di avere una garanzia su quello che stai per acquistare. Non compri più al buio, senza sapere nient’altro che il valore immobiliare sul mercato.
Fai un acquisto sicuro, puoi star tranquillo che quella che diventerà la tua casa è del tutto in regola.
Non ci sarà nessun funzionario che, dopo l’acquisto, ti potrà chiedere il pagamento di sanzioni.
Non è cosa da poco poter dormire tranquilli.
Le figure più importanti coinvolte nella dichiarazione di conformità sono : il venditore, il notaio, il tecnico.
Con l’approvazione del nuovo obbligo il notaio non ha più l’obbligo di annotare i precedenti edilizi (permesso di costruire, agibilità, condono,…).
Tocca, infatti, al tecnico annotare i precedenti edilizi e allegarli alla dichiarazione di conformità.
Nei casi in cui non sia stato possibile recuperare tutta la documentazione il tecnico deve, almeno, allegare l’agibilità e l’ultimo stato legittimo.
Il notaio ha mantenuto, però , il compito di procedere all’identificazione, ovvero di verificare che ci sia “perfetta corrispondenza” tra proprietario, intestatario dell’immobile e registri immobiliari. I registri immobiliari sono degli archivi, che si trovano in ogni Regione e in cui vengono conservati documenti come il rogito notarile.
Il notaio, inoltre, valuta la “commerciabilità del bene”, ovvero decide se il tuo immobile può essere venduto.
Un elemento molto importante che il tecnico non deve assolutamente dimenticare di evidenziare nella dichiarazione è la data del sopralluogo.
Il sopralluogo è, infatti, il momento in cui il tecnico “scatta la fotografia” di com’è l’immobile. Sulle informazioni che ha rilevato basa poi la verifica della conformità.
Andrà a confrontare ciò che ha visto e le misure che ha preso,durante il rilievo, con ciò che è scritto nella documentazione fornita dal Comune.
Ecco perché è così importante il sopralluogo. Il nostro consiglio: diffida dai tecnici che non si prendono il tempo che serve per venire a vedere l’immobile e prendere tutte le misure.
Forse già lo sai, ma lo sottolineiamo comunque, se oltre all’immobile possiedi anche la cantina e li vendi entrambi allora il tecnico dovrà vederli tutte e due.
Un’altra cosa che il tecnico non può trascurare: la richiesta di accesso agli atti.
Va fatta sempre. Anche quando tu, proprietario, sei stato così meticoloso da raccogliere tutti i documenti nel corso degli anni.
Il tecnico, infatti, in seguito alle modifiche normative del 2010, con la sua firma sulla Relazione Tecnica Integrata, si assume:
Prima del 2010 era l’acquirente che subiva tutte le eventuali conseguenze delle problematiche a cui può portare un rogito.
Dal 2010 è il tecnico che risponde dell’accusa di “falso in luogo pubblico”.
Cosa significa? La dichiarazione di conformità, essendo allegata al rogito, può essere oggetto di ispezione e di successive sanzioni.
Se, ad esempio, il tuo rogito viene ispezionato e si scopre che ciò che il tecnico ha dichiarato è falso, sarà il tecnico a doverne rispondere.
Lo stesso succede se si ha il caso di “nullità dell’atto”.
Dunque, se da una parte, tu proprietario/venditore hai una spesa di denaro in più rispetto a prima, tutte le responsabilità sono del tecnico.
Risultato? Vantaggi per te che acquisti:
Vantaggi per te che vendi:
Se vuoi saperne di più sulla Relazione Tecnica Integrata o sulle pratiche edilizie che possono nascere continua a seguirci.
Finora abbiamo prodotto più di 500 Relazioni Tecniche Integrate (abbiamo iniziato a farle quando non c’era ancora l’obbligo).
Puoi approfondire il servizio nella pagina che gli abbiamo dedicato: “Relazione Tecnica Integrata”.
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