In questo ultimo periodo stiamo assistendo a diversi cambiamenti a livello normativo riguardanti il campo dell’edilizia, considerato il settore chiave per il raggiungimento degli obiettivi 2020, stabiliti dall’Unione Europea. In attesa della pubblicazione ufficiale del Piano d’azione italiano per l’efficienza energetica 2014, che riguarda il programma di interventi di riqualificazione energetica degli edifici pubblici e privati del nostro paese, oggi torniamo a parlarvi di uno degli aspetti fondamentali per la riqualificazione energetica del nostro paese: l’attesto di prestazione energetica (APE).
In particolar modo a livello di efficienza energetica la Strategia Energetica Nazionale prevede un rafforzamento degli incentivi e degli obblighi nell’effettuare interventi standard, sia per gli edifici nuovi che per la ristrutturazione di quelli esistenti.
Per questo motivo, abbiamo deciso di approfondire il discorso sui casi di obbligo e di esclusione sia di dotazione che di allegazione dell’attestato di prestazione energetica, basandoci sul recente caso di studio del Consiglio Nazionale del Notariato aggiornamento studio n. 657-2013/C sulla guida operativa alla certificazione energetica degli edifici.
Entrando nello specifico dei vincoli in materia di certificazione energetica, vi sono quattro obblighi imposti dalla legge 90/2013 in vigore dal 4 agosto 2013, tra questi troviamo l’obbligo di dotazione, in sostanza tutti gli edifici devono possedere l’attestato di prestazione energetica in caso di compravendita, di locazione, di nuova costruzione o di ristrutturazione. Tuttavia, stando a quanto pubblicato dal Consiglio Nazionale del Notariato e al decreto legislativo 63/2013 gli edifici soggetti ad una ristrutturazione al di sotto del 25% della superficie di tutte le unità immobiliari che costituiscono l’edificio, non sono obbligati ad effettuare la certificazione energetica. Inoltre, nella norma viene precisato che gli edifici di nuova costruzione soggetti al rilascio della certificazione di prestazione energetica si riferisce ai fabbricati costruiti a seguito del rilascio del permesso di costruire o di DIA richiesto o presentato dopo l’8 settembre 2005.
Infine, per quanto riguarda gli edifici pubblici aperti al pubblico e gli edifici utilizzati dalla Pubblica Amministrazione, con superficie utile totale superiore ai 500 metri quadri, devono effettuare l’APE entro 120 giorni dall’entrata in vigore del DL 63/2013. A partire dal 7 luglio 2014, la soglia dei metri quadrati non è più di 500 ma di 250 metri quadrati. Tuttavia non tutti i fabbricati sono soggetti all’obbligo di dotazione dell’attestato di certificazione energetica, tra quelli esenti dai vincoli della normativa troviamo:
– i fabbricati isolati con una superficie inferiore ai 50 metri quadrati;
– i fabbricati industriali e artigianali che dispongono di un riscaldamento dell’intera struttura per esigenza del processo produttivo o il calore prodotto dagli scarti energetici di processo;
– i fabbricati agricoli non residenziali e sprovvisti di impianto di climatizzazione;
– edifici non abitati e privi di impianto di climatizzazione come ad esempio garage, cantine, autorimessi, parcheggi multipiano, depositi e così via;
– luoghi di culto;
– i fabbricati “grezzi” espressamente dichiarati nell’atto notarile.
Un ulteriore vincolo della certificazione energetica è l’obbligo di allegazione, ovvero bisogna allegare obbligatoriamente l’atto di trasferimento del fabbricato all’attestato di prestazione energetica. Tale obbligo è fortemente collegato all’obbligo di dotazione, ma non vale il contrario, infatti ci sono casi in cui vi è l’obbligo di dotazione ma non di allegazione dell’attestato di prestazione energetica, come ad esempio nelle cessioni immobiliari a titolo gratuito o nel caso di nuova locazione di singole unità immobiliari.
Gli ultimi due vincoli stabiliti dalla normativa che regola la certificazione energetica riguardano l’obbligo di consegna dell’attestato di prestazione energetica direttamente all’acquirente o al conduttore, in caso di locazione e l’obbligo di informativa, ovvero tutte le informazioni riguardante l’analisi effettuata dai tecnici durante il sopralluogo dell’edificio soggetto a ricevere la certificazione energetica.
Ricordiamo comunque che la normativa è differente da regione a regione, in alcuni territori potreste incombere a regole più restrittive di quelle presenti a livello nazionale. Approfondiremo le diverse normative regionali in un prossimo post.
Per quanto riguarda le sanzioni, stando a quanto previsto dalla legge 90/2013 per i proprietari o i costruttori di edifici che non richiedono l’attestato di prestazione energetica sono previste multe non inferiori ai 3.000 euro e non superiori ai 18.000 euro.